Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
08 Marzo 2016: Violazione degli obblighi di assistenza familiare. 08 Marzo 2016

Si deve operare una netta distinzione della nozione civilistica di “mantenimento” rispetto a quella di “mezzi di sussistenza” rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 570 c.p.. Infatti, il mancato versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o di divorzio non integra automaticamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La norma penale è diretta a tutelare i soggetti deboli appartenenti al nucleo familiare, quindi il minore e il coniuge, anche separato, ai quali devono essere garantiti i mezzi di sussistenza, ovvero quanto è strettamente necessario per vivere. Il provvedimento che viene adottato dal giudice in sede civile ricomprende invece tutte le esigenze della vita quotidiana (o il tenore di vita di cui il coniuge godeva in costanza di matrimonio). Operata questa distinzione, appare evidente che i due principi non sono posti in relazione di dipendenza tra loro e pertanto in sede penale avrà rilievo solo la condotta dell’imputato che non avendo corrisposto il quantum stabilito in sede civile abbia causato nell’avente diritto uno stato di bisogno, stante ovviamente la capacità economica dell’obbligato. Dovrà quindi essere accertata preliminarmente la causa del mancato versamento e poi dovrà essere verificato se sia addebitabile alla volontà del soggetto attivo, oppure a cause indipendenti da quest’ultima. In conclusione, il mancato versamento dell’assegno di separazione o di divorzio non implica sic et simpliciter la sussistenza del reato di cui all’art. 570 c.p.. Ad esempio, la Cassazione penale ha escluso che fosse configurabile il reato di cui all’art. 570 c.p. nel caso in cui l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento fosse ”riconducibile alle precarie condizioni economiche dell’imputato” (Cass. Pen. 26 novembre 2014, n. 52393), mentre la rilevanza ai fini della distinzione fra “mezzi di sussistenza” e “mantenimento” è stata ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza di merito (Trib. Cassino 4 agosto 2015). Quest’ultima regola è tuttavia derogata dal disposto dell’art. 3 della legge n. 54/2006, per ciò che attiene all’assegno dovuto dal genitore separato per i figli, il cui omesso pagamento integra il reato di cui all’art. 570 c.p. a prescindere dell’accertamento della sussistenza dei mezzi di sostentamento del beneficiario (Tribunale di Padova 29 gennaio 2015). Ancora, la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza 21.10.2015-8.1.2016, n. 535 ha ribadito che, per configurare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 570 c.p., occorre che gli aventi diritto all’assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l’obbligato ne sia a conoscenza che questi sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza.

Altre notizie